Ricorso ex art 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei Ministri - giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1998 - rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma in via dei Portoghesi n. 12; Contro la regione Umbria in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Umbria approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 546 del 1 giugno 1998, ed in seconda lettura dal medesimo Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 Cost. e art. 69, dello statuto della regione Umbria con delibera n. 562 del 6 luglio 1998, avente ad oggetto "Calendario venatorio per la stagione 1998/1999", articolo unico, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione. Il 1 giugno 1998, il Consiglio regionale della regione Umbria ha approvato con deliberazione n. 546 un disegno di legge avente ad oggetto "Calendario venatorio per la stagione l998/l999". Il Governo della Repubblica rinviava al Consiglio regionale la legge, ai sensi dell'art. 127, comma terzo, Cost., per violazione dell'art. 117 Cost. Il Consiglio regionale dell'Umbria, con deliberazione n. 562 del 6 luglio 1998, ha riapprovato a maggioranza assoluta e senza modificazioni la legge regionale concernente il calendario venatorio 1998/1999. La delibera, con allegato il testo della legge veniva comunicata al Commissario di Governo il giorno 9 luglio 1998. Con il presente atto il Governo della Repubblica - previa delibera del Consiglio dei Ministri impugna la detta legge ai sensi dell'art. 127, comma quarto, Cost. e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguene M o t i v o Il provvedimento legislativo delle Regione Umbria si pone in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (legge quadro contenente "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Tale norma, infatti, prevede, al secondo comma, che i termini di cui al primo comma dello stesso articolo, riguardanti le specie cacciabili e i periodi di attivita' venatoria, possano essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali e che le Regioni autorizzino le modifiche previo parere dell'Istituto per la fauna selvatica; condizionando l'autorizzazione stessa alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La legge regionale in questione disciplina le specie cacciabili, i periodi di caccia e l'esercizio del prelievo venatorio nel valichi montani. Inoltre, contiene disposizioni sull'utilizzo del tesserino venatorio, regolamenta l'attivita' di addestramento ed allenamento dei cani e le modalita' di abbattimento selettivo di talune specie, secondo i piani di controllo, e prescrive il divieto di caccia all'interno dei territori adibiti a parco naturale e aree protette e detta norme in materia di attivita' venatoria nelle aree contigue del parco del Monte Cucco e del Parco fluviale del Tevere. La legge regionale consente l'apertura anticipata della stagione venatoria nei giorni 6, 12 e 13 settembre alla tortora, alla quaglia, al merlo, alla starna, alla pernice rossa, alla lepre, all'alzavola, al germano reale, alla marzaiola e al fagiano e, percio', contrasta con il principio contenuto nell'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992 cit., il quale subordina al preventivo parere tecnico, per cio' stesso obbligatorio, dell'Istituto nazionale della fauna selvatica l'autorizzazione alle modifiche dei termini di cui al primo comma del medesimo articolo. Tale Istituto, con nota in data 5 maggio 1998, ha espresso un parere tecnico sfavorevole, poiche' la preapertura della caccia cosi' generalizzata, considerate le caratteristiche biologiche della fauna coinvolta e le condizioni ambientali esistenti nella Regione Umbria, determinerebbe l'abbattimento di una quota consistente di soggetti immaturi in larga misura ancora dipendenti dai genitori e di soggetti adulti ancora in fase riproduttiva, con la conseguente perdita di intere nidiate. Il citato parere dell'Istituto ha opportunamente considerato che lo status di queste specie nella Regione Umbria risulta generalmente precario e che l'apertura anticipata, cosi' come delineata nella legge regionale in questione, non tiene in alcun conto dei tempi necessari per il completamento del ciclo riproduttivo e dello sviluppo dei giovani. Va sottolineata la particolare natura della legge nazionale n. 157/92 cit., quale espresso atto di recepimento ed attuazione degli obblighi internazionali derivanti dalla necessita' di dare esecuzione alle direttive CEE specificatamente indicate nel quarto comma dell'art. 1 della legge stessa, proprio con particolare riguardo alla tutela della fauna selvatica nel periodo della riproduzione, attraverso un'attenta disciplina del relativo esercizio venatorio. Il calendario venatorio in questione contrasta, quindi, con i principi direttivi dettati dalla vigente normativa quadro, statale e con le direttive comunitarie, in particolare con la direttiva 409/79/CEE del 2 aprile 1979. Si appalesa, pertanto, la violazione dell'art. 117 Cost.