Ricorso ex art 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei  Ministri
 - giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1998 -
 rappresentato  e difeso ex lege dalla Avvocatura generale dello Stato
 presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma in via  dei  Portoghesi
 n. 12;
   Contro  la  regione  Umbria  in persona del Presidente della Giunta
 regionale pro-tempore  volto  alla  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale  della  legge  della regione Umbria approvata in prima
 lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 546 del 1 giugno
 1998, ed in seconda lettura dal medesimo Consiglio regionale ai sensi
 dell'art. 127 Cost. e art. 69, dello statuto della regione Umbria con
 delibera n. 562 del 6 luglio  1998,  avente  ad  oggetto  "Calendario
 venatorio  per  la stagione 1998/1999", articolo unico, per contrasto
 con l'art. 117 della Costituzione.
   Il 1 giugno 1998, il Consiglio regionale della  regione  Umbria  ha
 approvato  con  deliberazione  n.  546  un disegno di legge avente ad
 oggetto "Calendario venatorio per la stagione l998/l999".
   Il Governo della Repubblica  rinviava  al  Consiglio  regionale  la
 legge,  ai  sensi  dell'art.  127, comma terzo, Cost., per violazione
 dell'art. 117 Cost.
   Il Consiglio regionale dell'Umbria, con deliberazione n. 562 del  6
 luglio   1998,   ha   riapprovato  a  maggioranza  assoluta  e  senza
 modificazioni la legge regionale concernente il calendario  venatorio
 1998/1999.
   La delibera, con allegato il testo della legge veniva comunicata al
 Commissario di Governo il giorno 9 luglio 1998.
   Con  il presente atto il Governo della Repubblica - previa delibera
 del Consiglio dei Ministri impugna la detta legge ai sensi  dell'art.
 127,  comma  quarto, Cost. e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per
 il seguene
                              M o t i v o
   Il provvedimento  legislativo  delle  Regione  Umbria  si  pone  in
 contrasto  con  la  disciplina  dettata  dall'art.  18 della legge 11
 febbraio  1992,  n.  157  (legge  quadro  contenente  "norme  per  la
 protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
 venatorio").
   Tale norma, infatti, prevede, al secondo comma, che  i  termini  di
 cui  al  primo  comma  dello  stesso  articolo, riguardanti le specie
 cacciabili  e  i  periodi  di  attivita'  venatoria,  possano  essere
 modificati  per  determinate  specie  in  relazione  alle  situazioni
 ambientali delle  diverse  realta'  territoriali  e  che  le  Regioni
 autorizzino  le  modifiche  previo  parere dell'Istituto per la fauna
 selvatica;  condizionando  l'autorizzazione  stessa  alla  preventiva
 predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.
   La  legge regionale in questione disciplina le specie cacciabili, i
 periodi di caccia e l'esercizio del prelievo  venatorio  nel  valichi
 montani.
   Inoltre,   contiene   disposizioni   sull'utilizzo   del  tesserino
 venatorio, regolamenta l'attivita' di  addestramento  ed  allenamento
 dei  cani  e le modalita' di abbattimento selettivo di talune specie,
 secondo i piani di  controllo,  e  prescrive  il  divieto  di  caccia
 all'interno  dei territori adibiti a parco naturale e aree protette e
 detta norme in materia di attivita' venatoria nelle aree contigue del
 parco del Monte Cucco e del Parco fluviale del Tevere.
   La legge regionale consente l'apertura  anticipata  della  stagione
 venatoria nei giorni 6, 12 e 13 settembre alla tortora, alla quaglia,
 al  merlo, alla starna, alla pernice rossa, alla lepre, all'alzavola,
 al germano reale, alla marzaiola e al fagiano e,  percio',  contrasta
 con  il  principio  contenuto  nell'art.  18, comma 2, della legge n.
 157/1992  cit.,  il quale subordina al preventivo parere tecnico, per
 cio'  stesso  obbligatorio,  dell'Istituto  nazionale   della   fauna
 selvatica l'autorizzazione alle modifiche dei termini di cui al primo
 comma del medesimo articolo.
   Tale  Istituto,  con  nota  in  data  5 maggio 1998, ha espresso un
 parere tecnico sfavorevole, poiche' la preapertura della caccia cosi'
 generalizzata, considerate le caratteristiche biologiche della  fauna
 coinvolta  e le condizioni ambientali esistenti nella Regione Umbria,
 determinerebbe l'abbattimento di una quota  consistente  di  soggetti
 immaturi in larga misura ancora dipendenti dai genitori e di soggetti
 adulti  ancora  in  fase  riproduttiva, con la conseguente perdita di
 intere nidiate.
   Il citato parere dell'Istituto ha opportunamente considerato che lo
 status di queste specie nella  Regione  Umbria  risulta  generalmente
 precario  e  che  l'apertura  anticipata,  cosi' come delineata nella
 legge regionale in questione, non tiene  in  alcun  conto  dei  tempi
 necessari  per  il  completamento  del  ciclo  riproduttivo  e  dello
 sviluppo dei giovani.
   Va sottolineata la particolare  natura  della  legge  nazionale  n.
 157/92  cit.,  quale espresso atto di recepimento ed attuazione degli
 obblighi internazionali derivanti dalla necessita' di dare esecuzione
 alle  direttive  CEE  specificatamente  indicate  nel  quarto   comma
 dell'art.    1  della  legge stessa, proprio con particolare riguardo
 alla tutela della fauna selvatica  nel  periodo  della  riproduzione,
 attraverso un'attenta disciplina del relativo esercizio venatorio.
   Il  calendario  venatorio  in  questione  contrasta,  quindi, con i
 principi direttivi dettati dalla vigente normativa quadro, statale  e
 con  le  direttive  comunitarie,  in  particolare  con  la  direttiva
 409/79/CEE del 2 aprile 1979.
   Si appalesa, pertanto, la violazione dell'art. 117 Cost.